È costituita la libera associazione culturale denominata “VERONA BRICK” con sede in Affi (Vr), via Monte Baldo, n. 28a, cap 37010.
VERONA BRICK è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro, non riconosciuta ed estranea a qualsiasi tendenza politica, religiosa o confessionale, non pone alcuna restrizione di sesso, razza, religione o età ai propri associati, ed è regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’associazione VERONA BRICK ha lo scopo di promuovere la passione per le costruzioni LEGO®, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze fra i soci, promuovendo, partecipando e organizzando eventi, incontri, gite e raduni e svolgendo tutte quelle iniziative necessarie a favorire l'aggregazione degli individui che condividono lo stesso interesse, assolvendo così alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile, nel pieno rispetto della dignità e libertà degli associati e dei terzi.
Per conseguire i propri scopi potrà realizzare e distribuire materiale informativo e promozionale come ad esempio volantini, articoli, opuscoli, gadget di qualsiasi genere, abbigliamento e similari. Potrà altresì avvalersi di strumenti e canali multimediali, quali radio, tv, newsletter, siti internet, social network, videoconferenze e assimilati.
Questi canali potranno essere anche utilizzati per le interazioni e comunicazioni ai soci e le relazioni fra componenti del Consiglio Direttivo.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’associazione VERONA BRICK potrà affiliarsi ad altre associazioni che svolgono attività affini e ne condividono l’oggetto e gli obiettivi sociali.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’associazione potrà trattare e stipulare con operatori commerciali del settore, convenzioni, facilitazioni, agevolazioni riservate ai soci che intendano avvalersi dei servizi delle imprese convenzionate.
Non vi è vincolo alcuno nella durata dell’associazione VERONA BRICK. L’associazione potrà essere sciolta con il voto favorevole di due terzi dei soci fondatori. L’esercizio sociale decorre dal 1° aprile al 31 marzo di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio e’ fatto obbligo di redigere apposito bilancio / rendiconto secondo le disposizioni statutarie.
Il simbolo distintivo di VERONA BRICK sarà costituito da un contrassegno grafico che verrà determinato dal consiglio direttivo entro 120 giorni dalla data di fondazione.
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
Chiunque aspiri ad essere socio ordinario di VERONA BRICK deve compilare l’apposita domanda (allegato B) e inviarla al Consiglio Direttivo. La domanda verrà esaminata nella prima seduta utile successiva del Consiglio Direttivo che si pronunzierà sull’accoglimento o meno, a suo insindacabile giudizio, motivando l’eventuale rifiuto di accoglimento della domanda. Sino ad allora, la domanda si intende in attesa di approvazione. L’aspirante socio potrà partecipare alle attività dell’associazione, ma non avrà diritto di voto nelle Assemblee. L’aspirante socio, con la sottoscrizione della domanda, assume il formale impegno di osservare e far osservare, da subito, le norme dello statuto dell’associazione, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il socio che intende dimettersi dovrà farlo attraverso una comunicazione scritta o via email indirizzata al Presidente dell’associazione.
L’ammontare della quota sociale e la sua periodicità sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo, che ne determinerà l’ammontare, avendo altresì il potere di decidere deroghe, riduzioni o gratuità della quota stessa.
Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Poiché la qualifica di “socio ordinario” è subordinata al pagamento della quota associativa, essa cessa immediatamente qualora non venisse effettuato il saldo della quota entro il termine stabilito.
Il pagamento della quota di iscrizione per l’associazione dovrà essere versato contestualmente alla domanda di ammissione a VERONA BRICK. Qualora l’iscrizione avvenga durante il corso dell’esercizio sociale, la quota associativa si intende comunque terminante alla fine dello stesso esercizio sociale. In caso d’ iscrizione avvenuta in periodo particolarmente avanzato nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare una riduzione della quota, da decidersi caso per caso. In caso di recesso, dimissioni od espulsioni il Socio non avrà diritto ad alcun rimborso di quote o contributi versati, né ad alcun’altra forma di restituzione o liquidazione e comunque non potrà vantare alcun diritto o pretesa in ordine ai beni od oggetti appartenenti all’associazione. La sospensione non comporta l’esonero neppure parziale dal versamento delle quote e contributi.
I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e a tutte le attività di VERONA BRICK. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono partecipare a tutte le assemblee ordinarie e/o straordinarie ed ogni qualvolta sia loro richiesto di esprimere il proprio voto.
Possono richiedere la convocazione dell’Assemblea i due terzi dei soci ordinari, che hanno altresì la facoltà di indicare una voce dell’ordine del giorno di quella convocazione. La richiesta di convocazione può avvenire per via telematica, mediante apertura di un database apposito per la raccolta dei voti.
L’adesione a VERONA BRICK ha carattere libero e volontario, ma impegna il Socio a:
L’attività volontaria dei soci non può essere retribuita in alcun modo, l’associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al socio volontario le spese effettivamente sostenute e documentate.
Eventuali infrazioni alle norme di comportamento, a seconda della gravità e della frequenza, daranno luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo contesta per iscritto al Socio interessato i fatti per i quali intende adottare il provvedimento disciplinare, specificando la relativa sanzione. Il Socio ha il diritto di fare pervenire entro quattordici giorni le sue controdeduzioni per iscritto, oppure di richiedere di essere sentito personalmente. L’audizione dinanzi al Consiglio Direttivo avverrà prima possibile con contestuale stesura di un verbale. Entro quattordici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni scritte o dall’audizione del Socio, il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato conferma la sanzione o dispone l’archiviazione del procedimento. Nel caso in cui il Socio non faccia pervenire nel termine stabilito le sue controdeduzioni o la richiesta di essere sentito personalmente, allo spirare del termine il provvedimento disciplinare si intende senz’altro confermato.
Gli organi direttivi di VERONA BRICK sono:
Le cariche non sono remunerate, e sono concessi rimborsi spese solo se specificatamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Il presidente
Il Vicepresidente è nominato dal consiglio direttivo sentito il parere del Presidente, tra i suoi componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i componenti ed è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del consiglio e dell’assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Il tesoriere, eletto nel proprio ambito nel Consiglio, ha il compito della gestione economica dell’associazione ed in particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al consiglio, relaziona all’assemblea sulla situazione economica dell’associazione e con delega del consiglio cura la gestione degli incassi e dei pagamenti. Il tesoriere rende conto del proprio operato al consiglio.
È inderogabilmente previsto che possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci ordinari e fondatori, in numero minimo di 3 (tre) componenti e massimo 5 (cinque). Il mandato del Consiglio Direttivo dura 4 (quattro) anni e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un consigliere, subentrerà il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un numero di consiglieri pari o superiore ai due terzi, il mandato del Consiglio Direttivo sarà concluso e si procederà al rinnovo di tutte le cariche sociali. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera nei modi previsti dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di massimo controllo e delibera ed è competente su tutto quanto riguarda la vita dell’associazione:
E’ possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, o attraverso tecnologie informatiche, e ciò alle condizioni indicate nel regolamento dell’associazione, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
L’Assemblea Generale è costituita dai soci fondatori e da tutti i soci ordinari in regola con il disposto dell’Art. 8. Sono ammesse deleghe scritte in numero massimo di due per socio effettivamente presente. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria viene indetta annualmente dal Presidente, anche a seguito di delibere del consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per la relazione annuale morale e finanziaria, per la presentazione e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni 4 anni per la nomina di membri del consiglio direttivo.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente, su richiesta dei revisori dei conti qualora previsti o da almeno i due terzi dei soci ordinari; il Presidente, verificata la validità della richiesta, potrà quindi convocare l’Assemblea Straordinaria. Potrà essere richiesta la convocazione dell’Assemblea Straordinaria nei modi e per i motivi previsti nel disposto dell’Art. 19.
Alla convocazione dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, provvede il Presidente di VERONA BRICK mediante comunicazione ai soci, anche tramite mail o similari con un preavviso di almeno quindici giorni sulla data fissata per la prima convocazione. La comunicazione conterrà data, ora e luogo di svolgimento della prima e dell’eventuale seconda convocazione e il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24 ore dallo svolgimento della prima convocazione.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria si intendono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti fisicamente almeno la metà più uno dei soci ordinari iscritti al momento della convocazione, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l’anno per assolvere ai compiti del disposto dell’Art. 21.
L’Assemblea Ordinaria:
L’Assemblea Straordinaria:
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria eleggono un presidente ed un segretario. Il presidente deve constatare la validità della convocazione dell’assemblea e iniziare i lavori seguendo l’ordine del giorno. Il segretario redige il verbale dell’Assemblea che dovrà necessariamente essere firmato sia dal presidente che dal segretario. Il verbale verrà pubblicato in bacheca sul forum, a disposizione di tutti i soci.
Il fondo comune dell’associazione è costituito da:
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti attività finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, apertura e utilizzo di linee di credito e finanziamento, stipulazioni di contratti e emissioni di assegni e prelievi di denaro al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto previsto dalle vigenti norme. Con il fondo comune si provvede alle spese ordinarie e straordinarie dell’associazione. Il Consiglio Direttivo determina i criteri della gestione finanziaria del fondo comune. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.
Ciascun anno finanziario inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predispone ed approva il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo. Le deliberazioni di approvazione sono poi sottoposte alla ratifica da parte dell’Assemblea Generale.
VERONA BRICK declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci di tutte le categorie o a qualunque persona, che venga a trovarsi nella sede sociale, nelle sue pertinenze o in qualsiasi altro luogo di incontro dell’associazione, o che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali, rilasciando del pari il socio ogni più ampia manleva e scarico di responsabilità nei confronti dell’associazione VERONA BRICK e dei componenti del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato 1 (uno) o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità istituzionali, ad enti o ad associazioni che perseguono analoghi scopi sociali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.
In caso di controversie tra uno o più Soci ed organi amministrativi dell’Associazione, riguardanti la vita e le attività dell’Associazione stessa, le parti si impegnano a ricorrere a un collegio arbitrale, composto da un membro nominato dal Consiglio Direttivo, da un altro nominato dalla controparte e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo tra le parti. In caso di disaccordo, il terzo componente sarà nominato dal Socio più anziano. Le spese relative all’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverso accordo in sede di arbitrato stesso. Per ogni controversia è competente il Foro di competenza della sede dell’Associazione.
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